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NUOVE REGOLE PER GLI SPOSTAMENTI DA E PER L ‘ESTERO – AGGIORNAMENTO AL 17.07.2020

 

ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI

1.
Ci sono Paesi
dai quali l’ingresso in Italia è vietato?

Sì. Fino al 31 luglio è vietato l’ingresso
in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono
transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia
Erzegovina, Brasile, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro,
Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia (per Kosovo, Montenegro e
Serbia il divieto si applica dal 16 luglio, per tutti gli altri Paesi
dell’elenco il divieto si applica dal 9 luglio).

Le sole eccezioni al divieto sono le seguenti:

a)
cittadini italiani, di uno Stato UE, di un paese parte
dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di
Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e
i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte
di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti
anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020;

b)
funzionari e agenti dell’Unione europea, di
organizzazioni internazionali, personale delle missioni diplomatiche e dei
consolati, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni;

c)
solo per Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del
nord, Montenegro, Serbia: equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di
trasporto terrestre, esclusivamente per motivi di lavoro, solo per transito
(massimo 36 ore) o breve permanenza in Italia (massimo 120 ore).

2.
Quali sono le
principali regole per gli spostamenti da e per l’estero?

Inoltre, dal 9 luglio chiunque entra in Italia da qualsiasi località estera è tenuto a
consegnare al vettore o alle forze di polizia in caso di controlli una
autodichiarazione secondo il modello scaricabile da questo sito (LINK)

Queste sono
le principali novità in vigore dal 1 luglio:

o continuano ad essere consentiti liberamente gli spostamenti da e per Stati
membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), Stati parte dell’accordo di Schengen (gli
Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein,
Norvegia, Svizzera), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Andorra,
Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del
Vaticano. Chi entra da questi Paesi non dovrà più giustificare le ragioni del
viaggio e non è sottoposto all’obbligo di isolamento fiduciario per 14
giorni all’ingresso in Italia (salvo che non abbia soggiornato in un
Paese diverso da questi nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia);

o dal 1 luglio sono consentiti liberamente anche gli spostamenti per
l’Italia dei residenti nei seguenti Paesi (salvo che
non provengano da Paesi dai quali è temporaneamente vietato l’ingresso in
Italia): Algeria,
Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda,
Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay. In questi casi non è
più necessario giustificare le ragioni del viaggio;

o possono liberamente entrare nel territorio italiano, senza necessità di
giustificare le ragioni del viaggio anche i cittadini di Stati membri della UE,
Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito, Andorra, Monaco, San Marino
o Vaticano, gli stranieri residenti in uno di tali Paesi e i loro rispettivi
familiari (coniugi, uniti civilmente, partner convivente di fatto, figli a
carico di età inferiore a 21 anni, ascendenti a carico). Per chi ha
soggiornato o è transitato per Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo,
Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica
dominicana, Serbia, vigono particolari restrizioni (vedi faq n. 1);

o gli spostamenti diversi da quelli indicati sopra potranno essere effettuati
– oltre che per lavoro, salute, assoluta necessità, rientro al domicilio,
residenza o abitazione – anche per motivi di studio. Spostamenti
diversi da quelli indicati sopra non motivati da una di queste ragioni restano
vietati;

Per gli
ingressi in Italia da Paesi diversi da Paesi dell’Unione europea, Paesi parte
dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord,
Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Città del
Vaticano, resta l’obbligo di isolamento fiduciario, fatte salve alcune
eccezioni (vedere faq 3 e 4).

Si consiglia,
prima di intraprendere un viaggio all’estero, di verificare quali sono le
regole stabilite nel Paese di destinazione e negli eventuali Paesi di transito.

3.
Sono
entrato/a in Italia dall’estero, devo stare 14 giorni in isolamento fiduciario
a casa?

Dipende dallo
Stato di provenienza e dal momento di entrata in Italia. Chi entra o rientra a
partire dal 3 giugno da uno Stato dell’Unione europea o da uno Stato parte
dell’accordo di Schengen, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord,
da Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Città
del Vaticano non deve sottoporsi a isolamento fiduciario, purché non abbia
soggiornato in un Paese diverso da questi nei 14 giorni anteriori all’ingresso
in Italia. L’isolamento fiduciario a casa per 14 giorni resta obbligatorio per
chi è entrato in Italia:

o da un Paese diverso dai seguenti: Paesi dell’Unione europea, Paesi parte
dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord,
Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Città del
Vaticano;

o da qualsiasi Paese estero (eccetto San Marino e Vaticano), se si è
soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia in un Paese o
territorio diverso dai seguenti: Paesi dell’Unione europea, Paesi parte
dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord,
Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Città del
Vaticano.

Vi sono però
eccezioni a queste regole (v. faq n. 4).

4.
Quali sono le
eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario per chi entra dall’estero?

L’obbligo di
isolamento fiduciario non si applica a:

o equipaggio di mezzi di trasporto;

o personale viaggiante;

o chi entra per comprovati motivi di lavoro, se è cittadino o residente in
uno dei seguenti Paesi: Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica
Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di
San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del nord);

o personale sanitario che entra in Italia per l’esercizio di professioni
sanitarie;

o lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita per andare al lavoro e
per tornare a casa;

o personale da imprese con sede principale o secondaria in Italia che rientra
in Italia dopo spostamenti all’estero per lavoro di durata non superiore a 120
ore (5 giorni);

o movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del
Vaticano;

o funzionari e agenti dell’Unione europea, di organizzazioni internazionali,
personale delle missioni diplomatiche e dei consolati, personale militare
nell’esercizio delle loro funzioni;

o alunni e studenti che frequentano corso di studi in Stato diverso da quello
in cui abitano e rientrano a casa almeno una volta alla settimana;

o breve permanenza in Italia (fino a 120 ore totali) per motivi di lavoro,
salute o assoluta urgenza;

o transito aeroportuale;

o transito di durata non superiore a 36 ore totali per raggiungere il proprio
Paese di residenza (ad esempio entrata in Italia con un traghetto dalla Grecia
per continuare in macchina fino alla propria abitazione in Germania).

Dal 3 giugno,
oltre ai casi sopra elencati, l’obbligo di isolamento fiduciario non si applica
più alle persone che entrano o rientrano in Italia dai seguenti Paesi: Austria,
Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna,
Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra,
Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano,
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Se nei 14 giorni anteriori
all’ingresso in Italia c’è stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi
diversi da quelli sopra elencati, l’isolamento fiduciario sarà ugualmente
necessario. Ad esempio, una persona che il 1 luglio entra in Italia in
provenienza dalla Francia sarà sottoposta a isolamento fiduciario se è entrata
in Francia dagli Stati Uniti il 20 giugno, ma non sarà sottoposta a isolamento
se lo spostamento dagli Stati Uniti alla Francia è avvenuto entro il 10 giugno
o se tra il 15 e il 30 giugno ha soggiornato in Germania.

Devono in ogni caso fare 14 giorni di isolamento fiduciario le persone che
nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia hanno soggiornato o sono
transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh,
Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro,
Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia. L’ingresso in Italia
per le persone in questa situazione è tuttavia limitato (v. faq n. 1)

5.
E’ consentito
il turismo da e per l’estero?

Dal 3 giugno
le norme italiane consentono di spostarsi liberamente (quindi anche per
turismo) da e per: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein,
Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino,
Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
nord. Gli spostamenti da e per Paesi diversi per motivi di turismo non sono invece
consentiti (vedere faq. n. 1
e 2).

I cittadini
italiani e gli stranieri residenti in Italia, prima di partire per un viaggio
turistico all’estero, sono consigliati di verificare quali sono le regole
stabilite nel Paese di destinazione e negli eventuali Paesi di transito.

Dal 1 luglio
è inoltre sempre consentito l’ingresso in Italia:

o dei cittadini di Stati membri della UE, Stati parte dell’accordo di
Schengen, Regno Unito, Andorra, Monaco, San Marino o Vaticano;

o degli stranieri residenti in Stati membri della UE, Stati parte
dell’accordo di Schengen, Regno Unito, Andorra, Monaco, San Marino o Vaticano;

o dei familiari dei cittadini dei suddetti Paesi o degli stranieri residenti
negli stessi (per familiari si intendono: coniugi, uniti civilmente, partner
convivente di fatto, figli a carico di età inferiore a 21 anni, ascendenti a
carico);

o degli stranieri residenti in Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda,
Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay.

Tuttavia, gli
ingressi da Paesi diversi da Paesi UE, Paesi parte dell’accordo di Schengen,
Regno Unito, Andorra, Monaco, San Marino e Vaticano comportano ancora l’obbligo
di isolamento fiduciario per 14 giorni. Per chi ha soggiornato o è
transitato per Armenia,
Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait,
Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica
dominicana, Serbia, vigono particolari restrizioni (vedi faq n. 1)

6.
Quando inizia
l’isolamento fiduciario dopo l’ingresso in Italia, nei casi in cui resta
obbligatorio?

Di regola,
immediatamente dopo l’ingresso in Italia. È consentito solo fare, nel minore
tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora
individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito
usare mezzi di trasporto pubblico diversi da quello utilizzato per entrare in
Italia (ad esempio, all’arrivo a Fiumicino con l’aereo non si può prendere il
treno per recarsi in centro a Roma o in qualsiasi altra destinazione). È
consentito il transito aeroportuale: chi entra in Italia per via aerea in
Italia può prendere, senza uscire dall’aeroporto, un altro aereo per qualsiasi
destinazione nazionale o internazionale. E’ consentito il noleggio di
autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente. Inoltre chi
entra o rientra in Italia dall’estero per motivi di lavoro, salute o assoluta
urgenza può rinviare fino a 120 ore l’inizio dell’isolamento fiduciario. Il
rinvio deve essere motivato dalle esigenze che hanno giustificato l’ingresso in
Italia. Per i casi di esenzione dall’obbligo di isolamento fiduciario vedere la
faq n.4.

7.
Sono una
persona residente all’estero, per raggiungere il Paese in cui vivo abitualmente
devo passare per l’Italia. Come mi devo comportare?

Il transito
attraverso l’Italia da un Paese estero ad un altro Paese estero, finalizzato a
raggiungere – il più rapidamente possibile e senza soste intermedie non
strettamente necessarie – la propria abitazione, è consentito. Ad esempio:

o è consentito il transito aeroportuale (ad esempio viaggio da Caracas a
Francoforte con scalo a Fiumicino), purché non si esca dall’area aeroportuale;

o è consentito ai croceristi che sbarcano in Italia per fine crociera di
tornare nel proprio Paese (con spese a carico dell’armatore);

o è consentito imbarcare il proprio mezzo privato su un traghetto (ad esempio
dalla Tunisia o dalla Grecia per l’Italia) e proseguire verso la propria
abitazione sullo stesso mezzo privato (ad esempio in Olanda o in Germania). In
questo caso la permanenza in Italia non deve superare le 36 ore.

All’imbarco
su aereo/nave diretti in Italia è necessario compilare questa autodichiarazione
(link modulo Esteri) indicando chiaramente che si tratta di un transito per raggiungere la
propria abitazione sita in un Paese diverso dall’Italia. Se insorgono sintomi
di Covid-19, è necessario avvisare immediatamente l’autorità sanitaria
competente per territorio tramite il numero di telefono appositamente dedicato
ed attendere istruzioni. È inoltre importante che, prima di intraprendere il
viaggio, ci si informi sulle restrizioni agli spostamenti introdotte non solo
dall’Italia, ma anche dagli altri Paesi di inizio, di transito e di
destinazione. Durante il transito per l’Italia si raccomanda inoltre di
mantenersi in contatto con la rappresentanza diplomatica del proprio Paese
competente per l’Italia. Dal 3 giugno, possono liberamente transitare le
persone che entrano o rientrano in Italia dai seguenti Paesi: Austria, Belgio,
Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e
Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di
Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Se nei 14 giorni anteriori all’ingresso in
Italia c’è stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi diversi da quelli
sopra elencati, il transito resta regolato dalle regole sopra indicate.

8.
Sono in
rientro con un volo proveniente dall’estero. Posso prendere un altro volo per
altra destinazione nazionale o internazionale?

Sì, il
transito in aeroporto è consentito. Non è però possibile uscire dall’area
aeroportuale, se si proviene da un Paese diverso dai seguenti: Austria, Belgio,
Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e
Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di
Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Non possono uscire dall’area aeroportuale
anche coloro che provengono da uno di questi Paesi, ma hanno soggiornato in un
Paese diverso nei 14 giorni anteriori.

Per chi ha
soggiornato o è transitato per Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo,
Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica
dominicana, Serbia, vigono particolari restrizioni (vedi faq n. 1)

9.
Sono un
cittadino straniero o un italiano residente all’estero e mi trovo attualmente
in Italia, posso fare rientro nel Paese dove vivo?

Sì, il
rientro nel proprio domicilio abitazione o residenza è sempre consentito. Si
raccomanda di verificare prima della partenza le misure previste nel Paese di
destinazione per contrastare la diffusione del virus. I cittadini stranieri
sono consigliati inoltre di prendere contatto con l’ambasciata del proprio
Paese in Italia.

Per chi ha
soggiornato o è transitato per Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo,
Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica
dominicana, Serbia, vigono particolari restrizioni (vedi faq n. 1)

10. Sono in rientro dall’estero. Posso chiedere ad una persona di venirmi a
prendere in macchina all’aeroporto, alla stazione ferroviaria o al porto di
arrivo?

Sì, ma è consentito ad una sola persona convivente o coabitante nello
stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di
protezione. E’ tuttavia necessario verificare prima della partenza eventuali
limitazioni previste per l’area del territorio nazionale di destinazione. Salvi
i casi di esenzione (vedere faq n. 4), resta fermo l’obbligo di comunicare immediatamente il
proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione, per la
sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario, nonché
l’obbligo di segnalare con tempestività l’eventuale insorgenza di sintomi da
COVID-19 all’autorità sanitaria.