{"id":531,"date":"2023-10-19T12:39:09","date_gmt":"2023-10-19T18:39:09","guid":{"rendered":"https:\/\/ambsanjose.esteri.it\/?page_id=531"},"modified":"2023-10-19T12:56:37","modified_gmt":"2023-10-19T18:56:37","slug":"rientro-definitivo-in-italia","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambsanjose.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/rientro-definitivo-in-italia\/","title":{"rendered":"Rientro definitivo in Italia"},"content":{"rendered":"<p>I cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune provveder\u00e0 alla cancellazione dall\u2019AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente).<br \/>\n\u00c8 cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrer\u00e0 nei propri schedari consolari il rimpatrio.<\/p>\n<p>Secondo la normativa vigente, l&#8217;Ufficio consolare \u00e8 competente a trasmettere al Comune italiano le dichiarazioni fornite dai cittadini residenti nella circoscrizione consolare solo relativamente all&#8217;espatrio e alla residenza all\u2019estero, ma non relativamente al rimpatrio (DL 71\/2011, art. 9, Anagrafe degli italiani residenti all&#8217;estero &#8211; AIRE).<\/p>\n<p>Sulla base dei dati contenuti nello schedario consolare (art. 8 del DL 71\/2011) l&#8217;ufficio consolare di San Jos\u00e8 provvede a trasmettere al Comune italiano competente i dati richiesti dalla legislazione in materia di Anagrafe degli italiani residenti all&#8217;estero (AIRE). I dati sono relativi alle dichiarazioni fornite dai cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all&#8217;estero, ovvero a quelle relative alla residenza all&#8217;estero, nonch\u00e9 a quelle concernenti il cambiamento di residenza o di abitazione all&#8217;estero.<\/p>\n<p>La Legge 470\/88 (art. 4.1, lett. a), e 5.1) e il DPR 223\/1989 (art. 13) indicano la competenza degli Ufficiali di anagrafe dei Comuni a raccogliere le dichiarazioni anagrafiche per il trasferimento dall\u2019estero, a provvedere alla cancellazione dalle anagrafi degli italiani all\u2019estero e alla comunicazione agli Uffici consolari interessati.<\/p>\n<p><strong>La cancellazione dall&#8217;Aire per rimpatrio<\/strong>\u00a0con il conseguente aggiornamento dello schedario consolare pu\u00f2 avvenire solo in seguito alla conferma dell&#8217;iscrizione del cittadino presso l&#8217;APR da parte del Comune italiano, che ripristina la residenza anagrafica e l&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco degli elettori nel territorio della Repubblica e ne d\u00e0 comunicazione all&#8217;Ufficio consolare.<\/p>\n<p>Qualora l&#8217;Ufficio consolare abbia notizia che il cittadino italiano iscritto nella propria circoscrizione consolare abbia lasciato il territorio, in mancanza di conferma di rimpatrio dello stesso da parte del Comune italiano e di iscrizione in APR, dovr\u00e0 procedere alla richiesta di cancellazione per irreperibilit\u00e0, previa verifica del fatto che l&#8217;indirizzo di recapito non \u00e8 pi\u00f9 attuale.<\/p>\n<p><strong>L&#8217;ESENZIONE IVA PER LE MASSERIZIE AL SEGUITO<\/strong><\/p>\n<p>Ai cittadini italiani residenti in Costa Rica, iscritti all\u2019AIRE da almeno dodici mesi, che intendono rientrare definitivamente in Italia, e\u2019 consentita l\u2019importazione nel territorio italiano in franchigia doganale delle proprie masserizie (effetti personali, arredi, veicoli, apparecchi radiofonici, televisori ed impianti Hi-Fi, utensili e strumenti necessari alla professione, nonch\u00e9 degli altri oggetti d\u2019uso domestico).<\/p>\n<p>Questa agevolazione e&#8217; concessa anche ai coniugi di cittadini italiani residenti in Italia che si trasferiscono in Italia entro sei mesi dalla data del matrimonio.<\/p>\n<p><strong><em>Le esenzioni doganali si applicano alle masserizie possedute ed usate dal richiedente e destinate ad uso personale da almeno 6 mesi.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Il rientro delle masserizie deve avvenire entro 12 mesi dalla data dichiarata come ultimo giorno di residenza all\u2019estero e deve avere come destinazione l\u2019indirizzo di residenza che l\u2019interessato ha fissato in Italia al suo rientro.<\/p>\n<p>A tal fine il Consolato rilascer\u00e0 una dichiarazione di rimpatrio attestante il possesso dei requisiti richiesti (periodo di permanenza all\u2019estero e rimpatrio definitivo) da presentare all\u2019Ufficio di Dogana in Italia.<\/p>\n<p>Per la dichiarazione consolare di rimpatrio, che e&#8217; gratuita e viene rilasciata a vista, l\u2019interessato si presenter\u00e0 presso gli sportelli del Consolato all\u2019appuntamento che richieder\u00e0 all\u2019indirizzo di posta elettronica\u00a0<a href=\"mailto:consolare.sanjose@esteri.it\">consolare.sanjose@esteri.it<\/a>, fornendo i seguenti documenti:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00b7 copia del Passaporto italiano<\/li>\n<li>\u00b7 Permesso di soggiorno in Costa Rica<\/li>\n<li>\u00b7\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/ambsanjose.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/richiesta_consolare_rimpatrio_masserizie.doc\">Dichiarazione di rimpatrio<\/a><\/strong><\/li>\n<li>\u00b7 Biglietto aereo<\/li>\n<\/ul>\n<p>Un esempio, puramente indicativo, di elenco masserizie e&#8217; disponibile al seguente link.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ambsanjose.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/lista_masserizie.doc\"><strong>Esempio di lista masserizie<\/strong><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"I cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. 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