{"id":1963,"date":"2020-07-17T19:12:31","date_gmt":"2020-07-18T01:12:31","guid":{"rendered":"https:\/\/ambsanjose.esteri.it\/news\/dall_ambasciata\/2020\/07\/nuove-regole-per-gli-spostamenti_0\/"},"modified":"2020-07-17T19:12:31","modified_gmt":"2020-07-18T01:12:31","slug":"nuove-regole-per-gli-spostamenti_0","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambsanjose.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2020\/07\/nuove-regole-per-gli-spostamenti_0\/","title":{"rendered":"NUOVE REGOLE PER GLI SPOSTAMENTI DA E PER L &#8216;ESTERO &#8211; AGGIORNAMENTO AL 17.07.2020"},"content":{"rendered":"<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"resource\/doc\/2020\/07\/ordinanza_16.7.2020.pdf\"><strong>ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE<\/strong> <\/a><\/p>\n<p><strong>DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI<\/strong><\/p>\n<p>1.<br \/>Ci sono Paesi<br \/>dai quali l\u2019ingresso in Italia \u00e8 vietato?<\/p>\n<p>S\u00ec. Fino al 31 luglio \u00e8 vietato l\u2019ingresso<br \/>in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono<br \/>transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia<br \/>Erzegovina, Brasile, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro,<br \/>Oman, Panama, Per\u00f9, Repubblica dominicana, Serbia (per Kosovo, Montenegro e<br \/>Serbia il divieto si applica dal 16 luglio, per tutti gli altri Paesi<br \/>dell\u2019elenco il divieto si applica dal 9 luglio).<\/p>\n<p>Le sole eccezioni al divieto sono le seguenti:<\/p>\n<p>a)<br \/>cittadini italiani, di uno Stato UE, di un paese parte<br \/>dell\u2019accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di<br \/>Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Citt\u00e0 del Vaticano e<br \/>i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte<br \/>di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti<br \/>anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020;<\/p>\n<p>b)<br \/>funzionari e agenti dell\u2019Unione europea, di<br \/>organizzazioni internazionali, personale delle missioni diplomatiche e dei<br \/>consolati, personale militare nell\u2019esercizio delle loro funzioni;<\/p>\n<p>c)<br \/>solo per Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del<br \/>nord, Montenegro, Serbia: equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di<br \/>trasporto terrestre, esclusivamente per motivi di lavoro, solo per transito<br \/>(massimo 36 ore) o breve permanenza in Italia (massimo 120 ore).<\/p>\n<p>2.<br \/>Quali sono le<br \/>principali regole per gli spostamenti da e per l\u2019estero?<\/p>\n<p>Inoltre, dal 9 luglio chiunque entra in Italia da qualsiasi localit\u00e0 estera \u00e8 tenuto a<br \/>consegnare al vettore o alle forze di polizia in caso di controlli una<br \/>autodichiarazione secondo il modello scaricabile da questo sito (LINK)<\/p>\n<p>Queste sono<br \/>le principali novit\u00e0 in vigore dal 1 luglio:<\/p>\n<p>o continuano ad essere consentiti liberamente gli spostamenti da e per Stati<br \/>membri dell\u2019Unione Europea (oltre all\u2019Italia, sono Stati membri della UE:<br \/>Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia,<br \/>Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,<br \/>Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia,<br \/>Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), Stati parte dell\u2019accordo di Schengen (gli<br \/>Stati non UE parte dell\u2019accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein,<br \/>Norvegia, Svizzera), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Andorra,<br \/>Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Citt\u00e0 del<br \/>Vaticano. Chi entra da questi Paesi non dovr\u00e0 pi\u00f9 giustificare le ragioni del<br \/>viaggio e non \u00e8 sottoposto all\u2019obbligo di isolamento fiduciario per 14<br \/>giorni all\u2019ingresso in Italia (salvo che non abbia soggiornato in un<br \/>Paese diverso da questi nei 14 giorni anteriori all\u2019ingresso in Italia);<\/p>\n<p>o dal 1 luglio sono consentiti liberamente anche gli spostamenti per<br \/>l\u2019Italia dei residenti nei seguenti Paesi (salvo che<br \/>non provengano da Paesi dai quali \u00e8 temporaneamente vietato l\u2019ingresso in<br \/>Italia): Algeria,<br \/>Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda,<br \/>Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay. In questi casi non \u00e8<br \/>pi\u00f9 necessario giustificare le ragioni del viaggio;<\/p>\n<p>o possono liberamente entrare nel territorio italiano, senza necessit\u00e0 di<br \/>giustificare le ragioni del viaggio anche i cittadini di Stati membri della UE,<br \/>Stati parte dell\u2019accordo di Schengen, Regno Unito, Andorra, Monaco, San Marino<br \/>o Vaticano, gli stranieri residenti in uno di tali Paesi e i loro rispettivi<br \/>familiari (coniugi, uniti civilmente, partner convivente di fatto, figli a<br \/>carico di et\u00e0 inferiore a 21 anni, ascendenti a carico). Per chi ha<br \/>soggiornato o \u00e8 transitato per Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo,<br \/>Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Per\u00f9, Repubblica<br \/>dominicana, Serbia, vigono particolari restrizioni (vedi faq n. 1);<\/p>\n<p>o gli spostamenti diversi da quelli indicati sopra potranno essere effettuati<br \/>&#8211; oltre che per lavoro, salute, assoluta necessit\u00e0, rientro al domicilio,<br \/>residenza o abitazione \u2013 anche per motivi di studio. Spostamenti<br \/>diversi da quelli indicati sopra non motivati da una di queste ragioni restano<br \/>vietati;<\/p>\n<p>Per gli<br \/>ingressi in Italia da Paesi diversi da Paesi dell\u2019Unione europea, Paesi parte<br \/>dell\u2019accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord,<br \/>Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Citt\u00e0 del<br \/>Vaticano, resta l\u2019obbligo di isolamento fiduciario, fatte salve alcune<br \/>eccezioni (vedere faq 3 e 4).<\/p>\n<p>Si consiglia,<br \/>prima di intraprendere un viaggio all\u2019estero, di verificare quali sono le<br \/>regole stabilite nel Paese di destinazione e negli eventuali Paesi di transito.<\/p>\n<p>3.<br \/>Sono<br \/>entrato\/a in Italia dall\u2019estero, devo stare 14 giorni in isolamento fiduciario<br \/>a casa?<\/p>\n<p>Dipende dallo<br \/>Stato di provenienza e dal momento di entrata in Italia. Chi entra o rientra a<br \/>partire dal 3 giugno da uno Stato dell\u2019Unione europea o da uno Stato parte<br \/>dell\u2019accordo di Schengen, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord,<br \/>da Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Citt\u00e0<br \/>del Vaticano non deve sottoporsi a isolamento fiduciario, purch\u00e9 non abbia<br \/>soggiornato in un Paese diverso da questi nei 14 giorni anteriori all\u2019ingresso<br \/>in Italia. L\u2019isolamento fiduciario a casa per 14 giorni resta obbligatorio per<br \/>chi \u00e8 entrato in Italia:<\/p>\n<p>o da un Paese diverso dai seguenti: Paesi dell\u2019Unione europea, Paesi parte<br \/>dell\u2019accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord,<br \/>Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Citt\u00e0 del<br \/>Vaticano;<\/p>\n<p>o da qualsiasi Paese estero (eccetto San Marino e Vaticano), se si \u00e8<br \/>soggiornato nei 14 giorni anteriori all\u2019ingresso in Italia in un Paese o<br \/>territorio diverso dai seguenti: Paesi dell\u2019Unione europea, Paesi parte<br \/>dell\u2019accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord,<br \/>Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Citt\u00e0 del<br \/>Vaticano.<\/p>\n<p>Vi sono per\u00f2<br \/>eccezioni a queste regole (v. faq n. 4).<\/p>\n<p>4.<br \/>Quali sono le<br \/>eccezioni all\u2019obbligo di isolamento fiduciario per chi entra dall\u2019estero?<\/p>\n<p>L\u2019obbligo di<br \/>isolamento fiduciario non si applica a:<\/p>\n<p>o equipaggio di mezzi di trasporto;<\/p>\n<p>o personale viaggiante;<\/p>\n<p>o chi entra per comprovati motivi di lavoro, se \u00e8 cittadino o residente in<br \/>uno dei seguenti Paesi: Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia,<br \/>Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia,<br \/>Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica<br \/>Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda,<br \/>Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di<br \/>San Marino, Stato della Citt\u00e0 del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e<br \/>Irlanda del nord);<\/p>\n<p>o personale sanitario che entra in Italia per l\u2019esercizio di professioni<br \/>sanitarie;<\/p>\n<p>o lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita per andare al lavoro e<br \/>per tornare a casa;<\/p>\n<p>o personale da imprese con sede principale o secondaria in Italia che rientra<br \/>in Italia dopo spostamenti all\u2019estero per lavoro di durata non superiore a 120<br \/>ore (5 giorni);<\/p>\n<p>o movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Citt\u00e0 del<br \/>Vaticano;<\/p>\n<p>o funzionari e agenti dell\u2019Unione europea, di organizzazioni internazionali,<br \/>personale delle missioni diplomatiche e dei consolati, personale militare<br \/>nell\u2019esercizio delle loro funzioni;<\/p>\n<p>o alunni e studenti che frequentano corso di studi in Stato diverso da quello<br \/>in cui abitano e rientrano a casa almeno una volta alla settimana;<\/p>\n<p>o breve permanenza in Italia (fino a 120 ore totali) per motivi di lavoro,<br \/>salute o assoluta urgenza;<\/p>\n<p>o transito aeroportuale;<\/p>\n<p>o transito di durata non superiore a 36 ore totali per raggiungere il proprio<br \/>Paese di residenza (ad esempio entrata in Italia con un traghetto dalla Grecia<br \/>per continuare in macchina fino alla propria abitazione in Germania).<\/p>\n<p>Dal 3 giugno,<br \/>oltre ai casi sopra elencati, l\u2019obbligo di isolamento fiduciario non si applica<br \/>pi\u00f9 alle persone che entrano o rientrano in Italia dai seguenti Paesi: Austria,<br \/>Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,<br \/>Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,<br \/>Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna,<br \/>Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra,<br \/>Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Citt\u00e0 del Vaticano,<br \/>Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Se nei 14 giorni anteriori<br \/>all\u2019ingresso in Italia c\u2019\u00e8 stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi<br \/>diversi da quelli sopra elencati, l\u2019isolamento fiduciario sar\u00e0 ugualmente<br \/>necessario. Ad esempio, una persona che il 1 luglio entra in Italia in<br \/>provenienza dalla Francia sar\u00e0 sottoposta a isolamento fiduciario se \u00e8 entrata<br \/>in Francia dagli Stati Uniti il 20 giugno, ma non sar\u00e0 sottoposta a isolamento<br \/>se lo spostamento dagli Stati Uniti alla Francia \u00e8 avvenuto entro il 10 giugno<br \/>o se tra il 15 e il 30 giugno ha soggiornato in Germania.<\/p>\n<p>Devono in ogni caso fare 14 giorni di isolamento fiduciario le persone che<br \/>nei 14 giorni anteriori all\u2019ingresso in Italia hanno soggiornato o sono<br \/>transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh,<br \/>Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro,<br \/>Oman, Panama, Per\u00f9, Repubblica dominicana, Serbia. L\u2019ingresso in Italia<br \/>per le persone in questa situazione \u00e8 tuttavia limitato (v. faq n. 1)<\/p>\n<p>5.<br \/>E\u2019 consentito<br \/>il turismo da e per l\u2019estero?<\/p>\n<p>Dal 3 giugno<br \/>le norme italiane consentono di spostarsi liberamente (quindi anche per<br \/>turismo) da e per: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca,<br \/>Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania,<br \/>Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania,<br \/>Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein,<br \/>Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino,<br \/>Stato della Citt\u00e0 del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del<br \/>nord. Gli spostamenti da e per Paesi diversi per motivi di turismo non sono invece<br \/>consentiti (vedere faq. n. 1<br \/>e 2).<\/p>\n<p>I cittadini<br \/>italiani e gli stranieri residenti in Italia, prima di partire per un viaggio<br \/>turistico all\u2019estero, sono consigliati di verificare quali sono le regole<br \/>stabilite nel Paese di destinazione e negli eventuali Paesi di transito.<\/p>\n<p>Dal 1 luglio<br \/>\u00e8 inoltre sempre consentito l\u2019ingresso in Italia:<\/p>\n<p>o dei cittadini di Stati membri della UE, Stati parte dell\u2019accordo di<br \/>Schengen, Regno Unito, Andorra, Monaco, San Marino o Vaticano;<\/p>\n<p>o degli stranieri residenti in Stati membri della UE, Stati parte<br \/>dell\u2019accordo di Schengen, Regno Unito, Andorra, Monaco, San Marino o Vaticano;<\/p>\n<p>o dei familiari dei cittadini dei suddetti Paesi o degli stranieri residenti<br \/>negli stessi (per familiari si intendono: coniugi, uniti civilmente, partner<br \/>convivente di fatto, figli a carico di et\u00e0 inferiore a 21 anni, ascendenti a<br \/>carico);<\/p>\n<p>o degli stranieri residenti in Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda,<br \/>Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay.<\/p>\n<p>Tuttavia, gli<br \/>ingressi da Paesi diversi da Paesi UE, Paesi parte dell\u2019accordo di Schengen,<br \/>Regno Unito, Andorra, Monaco, San Marino e Vaticano comportano ancora l\u2019obbligo<br \/>di isolamento fiduciario per 14 giorni. Per chi ha soggiornato o \u00e8<br \/>transitato per Armenia,<br \/>Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait,<br \/>Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Per\u00f9, Repubblica<br \/>dominicana, Serbia, vigono particolari restrizioni (vedi faq n. 1)<\/p>\n<p>6.<br \/>Quando inizia<br \/>l\u2019isolamento fiduciario dopo l\u2019ingresso in Italia, nei casi in cui resta<br \/>obbligatorio?<\/p>\n<p>Di regola,<br \/>immediatamente dopo l\u2019ingresso in Italia. \u00c8 consentito solo fare, nel minore<br \/>tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora<br \/>individuata come luogo dell\u2019isolamento. In questo tragitto non \u00e8 consentito<br \/>usare mezzi di trasporto pubblico diversi da quello utilizzato per entrare in<br \/>Italia (ad esempio, all\u2019arrivo a Fiumicino con l\u2019aereo non si pu\u00f2 prendere il<br \/>treno per recarsi in centro a Roma o in qualsiasi altra destinazione). \u00c8<br \/>consentito il transito aeroportuale: chi entra in Italia per via aerea in<br \/>Italia pu\u00f2 prendere, senza uscire dall\u2019aeroporto, un altro aereo per qualsiasi<br \/>destinazione nazionale o internazionale. E\u2019 consentito il noleggio di<br \/>autovetture e l\u2019utilizzo di taxi o il noleggio con conducente. Inoltre chi<br \/>entra o rientra in Italia dall\u2019estero per motivi di lavoro, salute o assoluta<br \/>urgenza pu\u00f2 rinviare fino a 120 ore l\u2019inizio dell\u2019isolamento fiduciario. Il<br \/>rinvio deve essere motivato dalle esigenze che hanno giustificato l\u2019ingresso in<br \/>Italia. Per i casi di esenzione dall\u2019obbligo di isolamento fiduciario vedere la<br \/>faq n.4.<\/p>\n<p>7.<br \/>Sono una<br \/>persona residente all&#8217;estero, per raggiungere il Paese in cui vivo abitualmente<br \/>devo passare per l&#8217;Italia. Come mi devo comportare?<\/p>\n<p>Il transito<br \/>attraverso l&#8217;Italia da un Paese estero ad un altro Paese estero, finalizzato a<br \/>raggiungere &#8211; il pi\u00f9 rapidamente possibile e senza soste intermedie non<br \/>strettamente necessarie &#8211; la propria abitazione, \u00e8 consentito. Ad esempio:<\/p>\n<p>o \u00e8 consentito il transito aeroportuale (ad esempio viaggio da Caracas a<br \/>Francoforte con scalo a Fiumicino), purch\u00e9 non si esca dall&#8217;area aeroportuale;<\/p>\n<p>o \u00e8 consentito ai croceristi che sbarcano in Italia per fine crociera di<br \/>tornare nel proprio Paese (con spese a carico dell&#8217;armatore);<\/p>\n<p>o \u00e8 consentito imbarcare il proprio mezzo privato su un traghetto (ad esempio<br \/>dalla Tunisia o dalla Grecia per l&#8217;Italia) e proseguire verso la propria<br \/>abitazione sullo stesso mezzo privato (ad esempio in Olanda o in Germania). In<br \/>questo caso la permanenza in Italia non deve superare le 36 ore.<\/p>\n<p>All&#8217;imbarco<br \/>su aereo\/nave diretti in Italia \u00e8 necessario compilare questa autodichiarazione<br \/>(link modulo Esteri) indicando chiaramente che si tratta di un transito per raggiungere la<br \/>propria abitazione sita in un Paese diverso dall&#8217;Italia. Se insorgono sintomi<br \/>di Covid-19, \u00e8 necessario avvisare immediatamente l&#8217;autorit\u00e0 sanitaria<br \/>competente per territorio tramite il numero di telefono appositamente dedicato<br \/>ed attendere istruzioni. \u00c8 inoltre importante che, prima di intraprendere il<br \/>viaggio, ci si informi sulle restrizioni agli spostamenti introdotte non solo<br \/>dall&#8217;Italia, ma anche dagli altri Paesi di inizio, di transito e di<br \/>destinazione. Durante il transito per l&#8217;Italia si raccomanda inoltre di<br \/>mantenersi in contatto con la rappresentanza diplomatica del proprio Paese<br \/>competente per l&#8217;Italia. Dal 3 giugno, possono liberamente transitare le<br \/>persone che entrano o rientrano in Italia dai seguenti Paesi: Austria, Belgio,<br \/>Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,<br \/>Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,<br \/>Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e<br \/>Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di<br \/>Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Citt\u00e0 del Vaticano, Regno Unito<br \/>di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Se nei 14 giorni anteriori all\u2019ingresso in<br \/>Italia c\u2019\u00e8 stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi diversi da quelli<br \/>sopra elencati, il transito resta regolato dalle regole sopra indicate.<\/p>\n<p>8.<br \/>Sono in<br \/>rientro con un volo proveniente dall&#8217;estero. Posso prendere un altro volo per<br \/>altra destinazione nazionale o internazionale?<\/p>\n<p>S\u00ec, il<br \/>transito in aeroporto \u00e8 consentito. Non \u00e8 per\u00f2 possibile uscire dall&#8217;area<br \/>aeroportuale, se si proviene da un Paese diverso dai seguenti: Austria, Belgio,<br \/>Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,<br \/>Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,<br \/>Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e<br \/>Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di<br \/>Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Citt\u00e0 del Vaticano, Regno Unito<br \/>di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Non possono uscire dall\u2019area aeroportuale<br \/>anche coloro che provengono da uno di questi Paesi, ma hanno soggiornato in un<br \/>Paese diverso nei 14 giorni anteriori.<\/p>\n<p>Per chi ha<br \/>soggiornato o \u00e8 transitato per Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo,<br \/>Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Per\u00f9, Repubblica<br \/>dominicana, Serbia, vigono particolari restrizioni (vedi faq n. 1)<\/p>\n<p>9.<br \/>Sono un<br \/>cittadino straniero o un italiano residente all\u2019estero e mi trovo attualmente<br \/>in Italia, posso fare rientro nel Paese dove vivo?<\/p>\n<p>S\u00ec, il<br \/>rientro nel proprio domicilio abitazione o residenza \u00e8 sempre consentito. Si<br \/>raccomanda di verificare prima della partenza le misure previste nel Paese di<br \/>destinazione per contrastare la diffusione del virus. I cittadini stranieri<br \/>sono consigliati inoltre di prendere contatto con l&#8217;ambasciata del proprio<br \/>Paese in Italia.<\/p>\n<p>Per chi ha<br \/>soggiornato o \u00e8 transitato per Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo,<br \/>Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Per\u00f9, Repubblica<br \/>dominicana, Serbia, vigono particolari restrizioni (vedi faq n. 1)<\/p>\n<p>10. Sono in rientro dall&#8217;estero. Posso chiedere ad una persona di venirmi a<br \/>prendere in macchina all&#8217;aeroporto, alla stazione ferroviaria o al porto di<br \/>arrivo?<\/p>\n<p>S\u00ec, ma \u00e8 consentito ad una sola persona convivente o coabitante nello<br \/>stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di<br \/>protezione. E\u2019 tuttavia necessario verificare prima della partenza eventuali<br \/>limitazioni previste per l\u2019area del territorio nazionale di destinazione. Salvi<br \/>i casi di esenzione (vedere faq n. 4), resta fermo l&#8217;obbligo di comunicare immediatamente il<br \/>proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione, per la<br \/>sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario, nonch\u00e9<br \/>l&#8217;obbligo di segnalare con tempestivit\u00e0 l&#8217;eventuale insorgenza di sintomi da<br \/>COVID-19 all&#8217;autorit\u00e0 sanitaria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\u00a0 ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI 1.Ci sono Paesidai quali l\u2019ingresso in Italia \u00e8 vietato? S\u00ec. Fino al 31 luglio \u00e8 vietato l\u2019ingressoin Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sonotransitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, BosniaErzegovina, Brasile, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, [&hellip;]","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"tags":[],"class_list":["post-1963","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambsanjose.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1963","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambsanjose.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambsanjose.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambsanjose.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambsanjose.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1963"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ambsanjose.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1963\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambsanjose.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1963"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambsanjose.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1963"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}