Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER BENEFICIO DI LEGGE: Modifiche normative

L’articolo 1, comma 513, della Legge di bilancio per l’anno 2026 (Legge del 30 dicembre 2025) ha introdotto modifiche specifiche all’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge n. 91 del 5 febbraio 1992.

In particolare, le modifiche stabiliscono che le dichiarazioni rese dai genitori – di cui almeno uno sia cittadino italiano per nascita – ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della legge n. 91/1992, possono essere presentate entro un termine di tre anni (e non entro un anno) dalla nascita del bambino o dalla data successiva in cui viene stabilita la filiazione, compresa l’adozione, da parte di un cittadino italiano.

Inoltre, tali dichiarazioni diventano gratuite: pertanto, per le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, lettera b) della legge n. 91/1992, non è più richiesto il pagamento della tassa di 250 euro prevista dall’articolo 9-bis della legge n. 91/1992.
Diventano gratuite anche le dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 1, comma 1-ter, del Decreto Legislativo n. 36/2025, che devono essere presentate entro il 31 maggio 2026.

Le modifiche introdotte dalla legge di bilancio non hanno effetto retroattivo, ma entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2026. Per questo motivo, la gratuità del servizio si applica solo alle domande presentate a partire da tale data, mentre non è previsto alcun rimborso per le domande già presentate fino al 31 dicembre 2025.

Per informazioni più dettagliate, si prega di consultare la pagina “Acquisizione della cittadinanza per ”beneficio di legge“ (figli minorenni nati all’estero)” sul sito web di questa Ambasciata.