a. Cittadinanza per riconoscimento o per dichiarazione giudiziale di paternità o maternità
È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice.
b. Cittadinanza per adozione
Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana ovvero, in caso di adozione pronunciata all’estero, mediante provvedimento dell’Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile.
Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione.
c. Per naturalizzazione dei genitori
I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana acquistano a loro volta la cittadinanza italiana se conviventi con i genitori. Possono rinunciarvi una volta raggiunta la maggiore età e se in possesso di altra cittadinanza.