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Le zone franche in Costa Rica

Il regime di Zona franca (RZF) è definito in Costa Rica come l’insieme di incentivi e benefici concessi alle aziende che effettuano nuovi investimenti nel paese, nel rispetto di una serie di requisiti e obblighi locali.

Non si tratta di un regime permanente: sono state stabilite delle limitazioni in relazione alla durata dei benefici e degli incentivi, in quanto l’idea è quella di promuovere nuovi investimenti anziché fornire nel tempo ad alcune imprese vantaggi commerciali.

Le imprese che beneficiano di tale regime stabiliscono la propria attività in Parchi Industriali, che sono aree specifiche, strettamente destinate a questo tipo di industrie e imprese.

Il regime di zona franca è regolato dalla legge Régimen de Zona Franca (legge N° 7210) del 1990 e dal suo Regolamento di attuazione (Decreto Esecutivo N° 34739) del 2008. Tra il 2007 e il 2013 sia la legge che il decreto sono stati modificati in modo da rispettare i requisiti dell’Accordo su agevolazioni e misure compensative del WTO.

La PROCOMER (Promotora de Comercio Exterior – l’agenzia di promozione delle esportazioni) e il Ministero del Commercio estero amministrano il regime di zona franca in Costa Rica. I requisiti per usufruire del sistema di facilitazioni delle zone franche non sono sostanzialmente cambiati rispetto al 2013.

Il regime viene concesso attraverso un accordo esecutivo per la concessione del regime di zona franca, che stabilisce i requisiti specifici di investimento, occupazione e valore aggiunto nazionale che le imprese si impegnano a rispettare. La conformità con esso è infatti necessaria per godere degli incentivi contemplati dal regime.

Fino al 2016 le imprese dovevano attenersi in modo rigoroso ai requisiti concordati nella legge, mentre dal 2016 godono di una certa flessibilità – a patto che abbiamo una giustificazione valida. Quest’ultima però non esime le imprese dal rispettare compromessi e obblighi.

Possono usufruire del regime di facilitazioni sia imprese nazionali che estere che abbiamo un progetto nuovo di investimento.

Ci sono sette tipologie di imprese che possono essere accolte all’interno del regime (tra esse imprese di ricerca, e imprese di servizi) e possono operare in tutti i settori, tranne quello energetico, di fabbricazione e commercio di armi, finanziario e dei servizi professionali.

Le imprese devono impegnarsi a investire e mantenere un investimento che oscilla tra i 100.000 e i 2 milioni di dollari. Le imprese che producono, processano o assemblano beni – indipendentemente dal fatto che esportino o meno – devono rispettare alcuni requisiti in più per beneficiare del programma.
Le aziende di trasformazione che producono, processano o assemblano beni – indipendentemente dal fatto che esportino o meno – (“imprese di tipo f”) devono rispettare alcuni requisiti ulteriori per usufruire del regime.

Le imprese delle zone franche sono esenti da tariffe e oneri per l’importazione di merci di cui hanno bisogno per produrre, inclusi i veicoli e i combustibili. Sono anche esenti da tasse e altri oneri all’esportazione e reimportazione e alle imposte sulla vendita (IVA) e al consumo (ISC) quando acquistano beni e servizi nel mercato nazionale.

Le imprese sono esenti anche dalle seguenti imposte: imposte sul capitale e sul patrimonio netto; imposta territoriale; imposta sul trasporto di beni e immobili; imposta sul pagamento di tasse e brevetti comunali. Tali esenzioni sono concesse per 10 anni.

Le imprese che operano in zone franche sono parzialmente o totalmente esonerate dalle tasse sul reddito o sono soggette a una tassa ridotta. A partire dal primo gennaio 2016, per adempiere ai requisiti dell’Accordo su agevolazioni e misure compensative del WTO, le imprese di trasformazione per l’export sono soggette alla tassa generale del 30%. Le “imprese di tipo f” invece possono differire il pagamento della tassa sul reddito e ottenere un credito fiscale (fino al 10% del loro reddito) per investire sul profitto o formare il personale. Tra il 2013 e il 2014, circa 75 imprese si sono trasformate in “imprese di tipo f”.

In generale, tutte le aziende possono vendere la loro produzione sul mercato interno. Le aziende che offrono servizi possono vendere solo il 50% della loro produzione sul mercato interno. Inoltre, le aziende di trasformazione per l’esportazione e le “aziende di tipo f”, con l’autorizzazione di PROCOMER, possono subappaltare fino al 50% della loro produzione a fornitori locali.

Nel 2018 circa 443 imprese operavano sotto il Regime di Zone Franche e c’erano 52 imprese amministratrici di zone franche. Nel 2020 il numero di imprese che hanno investito nelle zone franche e’ stato di 46; nel 2021 sono state 50.

 

Ulteriori informazioni alla pagina https://www.procomer.com/inversionista/regimenes-especiales/, e nell’e-book predisposto da questa Ambasciata.