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Anagrafe – AIRE

A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero)

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero e l’Anagrafe della Popolazione Residente costituiscono l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). L’ANPR è una banca-dati unitaria a livello nazionale che contiene le informazioni inserite e gestite dai Comuni.

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 (LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 – Normattiva), è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

Tutti i cittadini italiani che si trasferiscono in Costa Rica per un periodo superiore a un anno devono registrarsi presso tale anagrafe, presentando una apposita dichiarazione all’ufficio consolare dell’Ambasciata, e allegando la documentazione richiesta.


L’iscrizione all’ A.I.R.E.
 (del tutto gratuita) è un obbligo del cittadino (art. 6 Legge 470/1988, art. 11 Legge 1228/1954) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

– la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza;
– la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
– la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultare la sezione Autoveicoli – Patente di guida).


Chi deve iscriversi all’ A.I.R.E.?

  • I cittadini italiani che intendono spostare la propria residenza, intesa come dimora abituale, all’estero in via permanente;
  • I cittadini che già risiedono all’estero.

Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

 

La richiesta di iscrizione all’A.I.R.E. deve essere presentata dal cittadino anche per gli eventuali componenti del nucleo familiare con lui residenti (coniuge, figli minori).

Per l’iscrizione A.I.R.E. di minorenni andare alla pagina: Come iscriversi all’AIRE

I componenti maggiorenni devono comunque compilare singolarmente la domanda di iscrizione all’A.I.R.E. per il successivo inoltro ai Comuni.


Chi non deve iscriversi all’ A.I.R.E.?

Non devono iscriversi i cittadini che si recano all’estero temporaneamente.

Sono esentati dall’obbligo dell’iscrizione all’AIRE:

  • le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari;
  • i militari in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO.


Iscrizione all’ A.I.R.E. per i residenti in Costa Rica

· Attraverso il portale FastIT Servicios Consulares Online seguendo le apposite istruzioni.

Oppure, per coloro che hanno scarse competenze informatiche:

· Inviando alla Cancelleria Consolare ( consolare.sanjose@esteri.it ) il Modulo iscrizione AIRE-COSTA RICA con i relativi allegati:

1. Copia del documento di identità.

2. Copia della prova di residenza (cedula de residencia, ecc.)


Iscrizione d’ufficio

L’articolo 6, commi 6 e 9 della legge n. 470/1988 prevede un obbligo a carico dell’ufficio consolare di procedere all’iscrizione d’ufficio qualora in occasione della richiesta di certificati, atti o documenti, si constati che la posizione anagrafica non è stata regolarizzata e il cittadino residente all’estero non renda contestualmente la dichiarazione ai fini dell’iscrizione A.I.R.E.


Aggiornamento dell’ A.I.R.E. – Cambio di indirizzo

L’aggiornamento delle informazioni riguardanti i cittadini residenti all’estero, oltre ad essere un obbligo di legge, è necessaria per poter fruire dei servizi consolari (ad es. rilascio di passaporti, documenti d’identità, di dichiarazioni, ecc.). L’aggiornamento dell’A.I.R.E. è un dovere e dipende dal cittadino. L’interessato deve comunicare al competente ufficio consolare (consolare.sanjose@esteri.it), tempestivamente:
– le modifiche dello stato civile per la trascrizione degli atti in Italia (matrimoni, nascite, divorzi ecc.);
– Il trasferimento della propria residenza od abitazione e ogni altra variazione anagrafica;
– Il rientro definitivo in Italia;
– La perdita della cittadinanza italiana.

Per maggiori informazioni consultare la pagina Come iscriversi all’AIRE

NOTA BENE. Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento delle cartoline o dei plichi elettorali, in caso di votazioni.


TRASFERIMENTO

Per comunicare il trasferimento da un altro paese alla Costa Rica e viceversa occorre utilizzare il portale FastIT Servicios Consulares Online. , all’interno del quale è possibile verificare l’Ufficio consolare competente territorialmente per il luogo di nuova residenza, al quale va inviata la domanda entro 90 giorni dal trasferimento. Il servizio è denominato “cambio di circoscrizione consolare”. In mancanza di comunicazione del trasferimento, trascorsi 180 giorni da esso potrà essere dichiarata l’irreperibilità del cittadino con conseguente cancellazione dell’iscrizione anagrafica da parte del Comune di iscrizione AIRE.

RIMPATRIO

Per rimpatrio si intende il rientro definitivo di un singolo o di un nucleo familiare in Italia.
Le relative informazioni sono consultabili la pagina Rientro definitivo in Italia – Ambasciata d’Italia San José (esteri.it)

Approfondimenti
  • L’iscrizione all’A.I.R.E è un obbligo del cittadino (Legge n. 470/1988, art. 6, art. 11 L. 1228/1954) all’estero e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dall’Ambasciata italiana a San Jose’, nonché per l’esercizio di importanti diritti.

    La art. 1, comma 242 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, ha introdotto una sanzione pecunaria amministrativa per ogni anno di mancata iscrizione all’A.I.R.E. (cioè di omissione della dichiarazione di cambio di residenza), per un massimo di 5 anni, per tutti i cittadini italiani residenti all’estero.
    La sanzione e’ disposta dal Comune di residenza in Italia.

    Per ulteriori informazioni consultare la Gazzetta Ufficiale (pagina 51 del documento PDF).